Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 44.
(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

Articolo 44.
(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

        1.  Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

        1.  Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 300 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

        2.  Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.         2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 300 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
        3.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.         3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro, derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.
        4.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.         4.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia, di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
          4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
          4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione».